Attività e Corsi: Stagione 2016-2017

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“ATTIVITA’ E CORSI”

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Tutti i Dettagli nella pagina “Attività e Corsi”

Non esitate a contattarmi per maggiori info. (i miei contatti)

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Race for the Cure Roma 2017

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A tutte le Mamme, i Papà, Nonni, zie e zii, amici…Siete pronti?

Torna a Roma ( Circo Massimo) la fantastica manifestazione contro il cancro al seno: la Race for the Cure!

Tre giorni dedicati allo sport, alla salute per lottare contro i tumori del seno.

Il tutto in un clima allegro, festoso e all’aria aperta!

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Un gioiello è per sempre: creazioni e gioielli in latte materno

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Un gioiello è per sempre creazioni e gioielli in latte materno

Care Mamme e Cari Papà ho il piacere di indicarvi una novità: creazioni di gioielli in latte materno!

Il mondo della maternità e della nascita è circondato da mille e mille cose definite da molti “Necessarie”; in realtà sappiamo che serve solo l’amore per il proprio bambino, per se stessi, per la coppia, per la nuova famiglia che si è creata.

Tuttavia, ci sono oggetti e pratiche davvero interessanti e simpatiche.

Oggi voglio parlarvi dei gioielli creati con il latte materno.

Si avete capito bene: vere e proprie creazioni artigianali personalizzate, dove il vostro latte materno sarà l’ingrediente principale e fondamentale per la loro realizzazione.

Sappiamo che il latte materno è un dono preziosissimo che madre natura ci ha dato.

Oggi, nella nostra società il latte materno racchiude in se un mondo dai molteplici aspetti:

un mondo fatto di nutrimento, di difese immunitarie, un mondo di fatiche, di dolore, incomprensione, ma soprattutto il latte materno è Relazione, Gioia e Amore.

Se siete mamme che voglio allattare al seno, che allattano al seno oppure conoscete amiche in gravidanza o che allattano al seno il loro bambino potete regalarvi o regalare un gioiello fatto con il latte materno: qualcosa di unico ed esclusivo.

Per concludere, possiamo dire che un gioiello è per sempre creazioni artigianali e gioielli in latte materno è:

  • Un modo per farsi un regalo personale ed unico, per festeggiare un periodo speciale della vostra vita;
  • Un regalo originale ed intimo  che voi Papà potete fare alla Madre del vostro bambino, per farle capire il vostro sostegno, il vostro amore oppure per voi stessi;
  • Uno sfizio simpatico ed originale per poter ricordare tutto l’impegno, la tenerezza, il legame profondo tra Mamme e Bambino che si vive durante il periodo dell’allattamento materno.

Un punto di riferimento e una grande professionista è Daniela Cordaro, titolare dell’attività “Un gioiello è per sempre: creazioni artigianali e gioielli in latte materno”: qui tutti i dettagli.

 

 

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Ipertensione in Gravidanza

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L’ipertensione in gravidanza è una situazione patologica che mette a rischio la salute materna e fetale.

L’ipertensione in gravidanza può avere due origini diverse:

  • la donna è ipertesa prima della gravidanza (ipertensione preesistente);
  • la donna diventa ipertesa con la gravidanza (ipertensione gestazionale).

Viene considerata ipertesa la donna che ha una pressione arteriosa ≥140/90 mmHg.

L’ipertensione gestazionale insorge dopo la 20° settimana di gravidanza, poichè dipende da un deficit placentare. Infatti quando c’è ipertensione gestazionale, c’è il rischio di IUGR (ritardo di crescita intra uterino) in quanto si riduce la perfusione ematica a livello della placenta e il feto riceve meno sostanze nutritive.

L’ipertensione gestazione può portare a gravi conseguenze se non trattata e tenuta sotto controllo:

  • pre-eclampsia è una grave complicazione che si può verificare negli ultimi mesi della gravidanza ed anche nel puerperio, in cui l’ aumento della pressione arteriosa si associa alla presenza di proteine nelle urine, indicando un danno renale.
  • eclampsia, è l’evoluzione della pre-eclampsia. E’ una condizione molto pericolosa che mette a rischio la vita la gravida.

Quindi, in gravidanza, è molto importante tenere sotto controllo la pressione arteriosa attraverso:

  • controlli periodici della pressione
  • alimentazione sana
  • attività fisica moderata
  • farmaci se prescritti
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La Gravidanza Fisiologica

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Per “Gravidanza Fisiologica”, si intende quella gravidanza dove sia la donna che il feto non presentano processi patologici.

La Gravidanza Fisiologica viene seguita dall’Ostetrica (la professionista della fisiologia).

L’Ostetrica valuterà lo stato di salute materna e valuterà l’andamento della gravidanza, attraverso:

  • diagnosi di gravidanza
  • primo colloquio o prima visita
  • controlli periodici

Se ci saranno dei parametri non fisiologici, l’Ostetrica invierà la gestante dallo specialista ginecologo.

L’Ostetrica valuterà:

  • anamnesi gestante
  • esame generale ed obbiettivo (controllo peso, pressione arteriosa, misurazione sinfisi-fondo)
  • esami ematochimici

L’ostetrica farà Counselling riguardo:

  • la diagnosi prenatale, in modo da informare la coppia sulle varie opportunità di diagnostica invasiva e non invasiva
  • l’alimentazione in gravidanza
  • l’igiene e il movimento in gravidanza
  • l’allattamento al seno

Ricordatevi che la Gravidanza non è una malattia, ma uno dei molteplici aspetti Fisiologici della nostra esistenza.

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Il Capoparto: che significa? Quando arriva?

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Il “Capoparto”: che significa? Quando arriva?

Per “Capoparto” si intende il primo ciclo dopo il parto, cioè la ripresa dell’attività ovarica.

Attenzione: l’attività ovarica può riprendere anche senza flusso mestruale.

Ma quando arriva?

L’arrivo del “Capoparto” varia da donna a donna ed è influenzato dall’allattamento.

Infatti allattando al seno si innalzano i livelli di Prolattina, che da una parte è responsabile della produzione di latte e dall’altra inibisce l’ovulazione. E’ un meccanismo fisiologico di contraccezione (LAM).

Quindi se si allatta al seno in modo esclusivo, almeno 4 ore anche di notte, il “Capoparto” potrebbe tardare ad arrivare. Ci sono donne che hanno avuto il “capoparto” anche dopo 2 anni.

Tutto cambia se non si allatta al seno o se si usa l’aggiunta o se il bimbo non poppa di notte: il “Capoparto” arriverà prima, dai 3 mesi a 8 mesi.

Quindi Mamme non disperate, arriverà. Nel mentre è opportuno prendere precauzioni (contraccezione) se non si vuole una nuova gravidanza.

 

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Le Lochiazioni e i Lochi

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Subito dopo il parto l’utero, che in gravidanza si era esteso al massimo per accogliere il feto e gli annessi (placenta e sacco amniotico), si contrae formando il “globo di sicurezza” (meccanismo fisiologico di controllo dell’emostasi uterina) e si rimpicciolisce notevolmente.

L’utero nei giorni successivi subirà ulteriori modifiche che lo riporteranno alla situazione pregravidica.

Oltre alle modifiche esterne l’utero subisce anche modifiche interne.

Infatti subito dopo il parto si instaura il processo fisiologico detto “Lochiazione”: consiste nella rigenerazione della parete interna uterina provocando la fuoriuscita di perdite dalla vagina per le prime settimane dopo il parto.  Queste perdite vengono dette “Lochi”.

Inizialmente (2-3 giorni) i “Lochi” saranno di colore rosso vivo e densi (ematiche – simil mestruazione); successivamente saranno:
– dal 3° all’ 8° giorno perdite siero-ematiche;
– dall’8° al 15° giorno perdite sierose;
– dal 15° giorno fino alla scomparsa perdite cremose.

I “Lochi” non devono mai avere odore sgradevole.

Se dovessero essere molto abbondanti ed ematiche allungo e dovessero essere maleodoranti è opportuno farsi visitare.

Terminate le “Lochiazioni” si attenderà il “Capoparto”.

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Seggiolini: le nuove direttive 2017 sulla sicurezza in auto

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Seggiolini: le nuove direttive 2017 sulla sicurezza in auto

Dal 1 gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di Seggiolini e sicurezza in auto. Queste norme integrano le disposizioni dell’articolo 172 del Codice della Strada. La nuova normativa è stata voluta per contrastare il numero di bambini vittime di incidenti stradali. E’ Per questo che le nuove regole seggiolini auto 2017 sono più stringenti così come più salate le multe: per uso scorretto la multa ammonta tra gli 80 euro e i 323 euro.

Cosa dice la legge e cosa cambia?

L’obbligo di dotarsi di seggiolino auto è stabilito dall’articolo 172 del Codice della Strada:

’’I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.

Le nuove regole 2017 sui seggiolini auto intervengono proprio sulle normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.         Nel particolare intervengono sulle normative R44/04 e R129 in cui vengono stabiliti i parametri per la scelta del modello di seggiolino auto adatto ai bambini in base a peso ed altezza.

A partire dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la direttiva ECE R44-04 relativamente all’ obbligo di seggiolini auto per i bambini fino a 125 metri d’altezza.

In base alla nuova regola sui seggiolini auto 2017 i bambini dovranno essere protetti obbligatoriamente da un rialzo con schienale di modo da rendere più agevole l’utilizzo della cintura di sicurezza per proteggere il bambino da urti ed incidenti.

Non sarà più consentita la vendita di seggiolini auto senza schienale e quindi è vietato l’utilizzo di tutti i rialzi (booster o alzabimbo) con l’obbligo di munirsi di seggiolini auto con schienale. Inoltre non sarà più obbligatorio il sistema Isofix per i bambini da 100 a 150 cm e ognuno potrà scegliere la modalità di installazione preferita.

 

 

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Parto in Anonimato

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Di seguito riporto l’articolo sul parto in anonimato, pubblicato sul sito del Ministero della Salute .

La donna ha il diritto di scegliere di non riconoscere il proprio bambino, ed ha il diritto ad essere assistita ed aiutata in questa scelta; nell’articolo viene affrontato anche il tema dell’adozione dei casi speciali.

PARTO IN ANONIMATO

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La nascita di un bambino è un evento straordinario nella vita di una donna, che incide profondamente nella sua vita concreta, emotiva, relazionale.
Non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternità, per una complessità di motivazioni che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specie in situazioni di difficoltà di varia natura della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, è indispensabile che la donna sia seguita in maniera qualificata, per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche, al momento del parto. Occorre sostenere, accompagnare, informare le donne, affinché le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili. E’ fondamentale la relazione della comunicazione con la donna.
In ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare – anche dopo la dimissione – che il parto resti in anonimato.
La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’Ospedale dove è nato (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.

Difficoltà materna e servizi disponibili

Molte regioni ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell’abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito, potenziando i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, permettono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna, se riconoscere o meno il bambino.
L’ospedale presso il quale avviene la nascita deve dunque assicurare alla madre e al neonato la piena attuazione dei diritti sopra evidenziati, tramite i suoi operatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi, nella specificità delle loro professioni e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandate a tale tutela.

Disposizioni di legge

Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternità.
Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come “persona”, cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.
Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell’attuazione dei suoi diritti fondamentali.
La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza.
Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica – “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” (DPR 396/2000, art. 30, comma 1).

L’adozione del bambino non riconosciuto

L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.
Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.

Casi particolari

La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.
In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nel quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.
Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d’ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.

Limiti al diritto di accesso delle informazioni

L’art. 28 della Legge 2001 n. 149, aderendo a un obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 7) e della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale del 1993 (art. 30), ha introdotto anche in Italia, dopo molte polemiche, il diritto dell’adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l’identità dei suoi genitori biologici.
Tuttavia, l’accesso a quelle informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (Legge 2001 n. 149, art. 24 comma 7 – L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo).
Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell’anonimato.

La nascita di un bambino è un evento straordinario nella vita di una donna, che incide profondamente nella sua vita concreta, emotiva, relazionale.

Non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternità, per una complessità di motivazioni che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specie in situazioni di difficoltà di varia natura della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, è indispensabile che la donna sia seguita in maniera qualificata, per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche, al momento del parto. Occorre sostenere, accompagnare, informare le donne, affinché le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili. E’ fondamentale la relazione della comunicazione con la donna.
In ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare – anche dopo la dimissione – che il parto resti in anonimato.
La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’Ospedale dove è nato (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.

Difficoltà materna e servizi disponibili

Molte regioni ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell’abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito, potenziando i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, permettono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna, se riconoscere o meno il bambino.
L’ospedale presso il quale avviene la nascita deve dunque assicurare alla madre e al neonato la piena attuazione dei diritti sopra evidenziati, tramite i suoi operatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi, nella specificità delle loro professioni e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandate a tale tutela.

Disposizioni di legge

Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternità.
Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come “persona”, cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.
Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell’attuazione dei suoi diritti fondamentali.
La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza.
Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica – “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” (DPR 396/2000, art. 30, comma 1).

L’adozione del bambino non riconosciuto

L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.
Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.

Casi particolari

La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.
In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nel quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.
Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d’ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.

Limiti al diritto di accesso delle informazioni

L’art. 28 della Legge 2001 n. 149, aderendo a un obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 7) e della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale del 1993 (art. 30), ha introdotto anche in Italia, dopo molte polemiche, il diritto dell’adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l’identità dei suoi genitori biologici.
Tuttavia, l’accesso a quelle informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (Legge 2001 n. 149, art. 24 comma 7 – L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo).
Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell’anonimato.

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Commercializzazione dei i sostituti del latte materno

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La Violenza si presenta in molte forme differenti tra di loro.

Fare pubblicità ingannevole rientra tra le diverse rappresentazioni della Violenza.

Per quanto riguarda il Percorso Nascita, purtroppo, siamo circondati da un “mondo commerciale” enorme. Ci sono: cartelloni pubblicitari, negozi, interi reparti nei supermercati, spot televisivi, film, programmi tv, ecc…che pubblicizzano numerosi articoli commerciali per la gravidanza, ma soprattutto per la cura e l’alimentazione del neonato in modo molto aggressivo. Questa pubblicità, ingannevole, presenta sempre situazioni idilliache e pone l’accento sui sostituti del latte materno.

In realtà esiste una norma ben precisa che regolamenta la “commercializzazione dei sostituti dell atte materno”.

Per fare scelte consapevoli è opportuno informarsi da sole, poiché queste norme che difendono i diritti della danno e del neonato non vengono molto pubblicizzate.

Di seguito vi riporto la norma sulla “Commercializzazione dei sostituti del latte materno”

        CODICE INTERNAZIONALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SOSTITUTI
                                                                DEL LATTE MATERNO
                                                    Organizzazione Mondiale della Sanità 1981
Articolo 1 Finalità del Codice
Articolo 2 Campo di applicazione del Codice
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Informazione ed educazione
Articolo 5 Il pubblico in generale e le madri
Articolo 6 Strutture sanitarie
Articolo 7 Personale sanitario
Articolo 8 Personale impiegato dalle industrie produttrici e dai distributori
Articolo 9 Etichette
Articolo 10 Qualità
Articolo 11 Attuazione e monitoraggio
Gli Stati Membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:
-Affermando il diritto di ciascun bambino e di ciascuna donna in gravidanza e nutrice ad
un’adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e conservare la salute;
-Riconoscendo che la malnutrizione infantile rientra in una problematica più ampia di mancanza
di educazione, povertà e ingiustizie sociali;
-Riconoscendo che la salute dei lattanti e dei bambini non può essere isolata dalla salute e
nutrizione delle donne, dalla loro condizione socioeconomica e dal loro ruolo di madri;
-Coscienti che l’allattamento al seno è un modo incomparabile per garantire il nutrimento ideale
per la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti; che esso forma una base biologica ed emotiva
unica per la salute sia della madre sia del bambino; che le proprietà anti-infettive del latte
materno aiutano a proteggere i neonati dalle malattie; e che esiste un importante legame tra
l’allattamento al seno e distanziamento delle nascite;                                                                                     —-  –-Riconoscendo che l’incoraggiamento e la protezione dell’allattamento al seno rappresentano un
ruolo importante nell’ambito della salute, della nutrizione e delle altre misure sociali necessarie
per promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini; e che l’allattamento al
seno rappresenta un importante aspetto delle cure primarie nell’ambito della salute;
-Considerando che quando le madri non allattano al seno, o lo fanno solo parzialmente, esiste un
legittimo mercato di formule per lattanti e di ingredienti adatti alla loro preparazione; che,
conseguentemente, tutti questi prodotti devono essere resi accessibili a coloro i quali ne abbiano
necessità attraverso sistemi di distribuzione commerciale o non commerciale; e che non devono
essere commercializzati o distribuiti secondo modalità tali da interferire con la protezione e la
promozione dell’allattamento al seno;
 -Riconoscendo, inoltre, che inadeguate pratiche nutrizionali conducono in tutti i paesi a
malnutrizione infantile, stati patologici, mortalità, e che inadeguate pratiche di
commercializzazione dei sostituti del latte materno e prodotti assimilati possono contribuire a
questi gravi problemi di salute pubblica;
-Convinti che sia importante per i lattanti ricevere alimenti complementari appropriati, di norma
quando il lattante raggiunge dai 4 ai 6 mesi di età, e che ogni sforzo dovrebbe essere fatto al
fine di usare cibi disponibili localmente, e ciononostante convinti che tali alimenti
complementari non debbano essere usati come sostituti del latte materno;
-Constatando che esistono un numero di fattori sociali ed economici che influiscono
sull’allattamento al seno e che, di conseguenza, i governi devono sviluppare dei sistemi di
sostegno sociale al fine di proteggerlo, facilitarlo e incoraggiarlo, che dovrebbero creare un
ambiente che favorisca l’allattamento al seno, fornisca un sostegno familiare e comunitario
adeguato, e protegga le madri da quei fattori che inibiscono l’allattamento al seno;
-Affermando che le strutture sanitarie, il personale medico professionale e l’altro personale
paramedico in esse operante, devono svolgere un ruolo essenziale nella guida alle pratiche della
nutrizione dei lattanti, incoraggiando e facilitando l’allattamento al seno, e fornendo consigli
oggettivi e coerenti sul valore superiore dell’allattamento al seno, oppure, quando necessario,
sull’uso appropriato delle formule per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione
casalinga;
-Affermando, inoltre, che i sistemi educativi e gli altri servizi sociali devono essere coinvolti
nella protezione e promozione dell’allattamento al seno, e nell’uso appropriato di alimenti
complementari;
-Coscienti che le famiglie, le comunità, le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni non
governative devono svolgere un ruolo speciale nell’ambito della protezione e promozione
dell’allattamento al seno e nell’assicurare il sostegno necessario alla donna in gravidanza e alle
madri di neonati e bambini, sia allattati al seno che artificialmente;                                                               —-Affermando la necessità di cooperare in attività finalizzate al miglioramento della salute e della
nutrizione di mamme, neonati e bambini da parte dei governi, organizzazioni delle Nazioni
Unite, organizzazioni non governative, specializzate in varie discipline collegate, gruppi di
consumatori e industrie;
-Riconoscendo che i governi devono adottare una serie di misure sanitarie, nutrizionali e sociali
al fine di promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini, e che il presente
Codice riguarda soltanto un aspetto di tali misure;
-Considerando che i produttori e i distributori di sostituti di latte materno devono svolgere un
ruolo importante e costruttivo in relazione alla nutrizione infantile, e nella promozione delle
finalità del presente Codice e della sua attuazione;
-Affermando che i governi sono chiamati ad assumere iniziative consone alla loro realtà sociale
e legislativa e ai loro obiettivi di sviluppo globale per dare attuazione ai principi e alle finalità
del presente Codice, inclusa la promulgazione di misure legislative, regolamenti o altri
provvedimenti in tal senso;
-Credendo che, alla luce delle considerazioni esposte, e in vista della vulnerabilità dei lattanti nei
primi mesi di vita e dei rischi connessi a pratiche nutrizionali inadeguate, compresa
l’utilizzazione non necessaria e impropria di sostituti del latte materno, la commercializzazione
dei sostituti del latte materno richieda un trattamento speciale che rende le pratiche usuali di
marketing inadatte a questi prodotti;

PERTANTO:
Gli Stati Membri concordano con il presente strumento i seguenti articoli che sono raccomandati
quali basi di future azioni.
Articolo 1 Finalità del Codice
La finalità del presente Codice è quella di contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e
adeguata, proteggendo e promuovendo l’allattamento al seno, e assicurando l’utilizzazione
appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e
attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione.
Articolo 2 Campo di applicazione del Codice
Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connesse, dei seguenti
prodotti: sostituti del latte materno, incluse le formule per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e
bevande, inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando commercializzati o comunque
rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente ovvero totalmente il
latte materno; poppatoi e tettarelle. Il Codice si riferisce altresì alla qualità e disponibilità di tali
prodotti, e all’informazione relativa alla loro utilizzazione.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente Codice si intende per:
-“Sostituto del latte materno” qualsiasi alimento che sia commercializzato o comunque
rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente ovvero totalmente il latte materno, che sia
adatto o meno a tale scopo;
-“Alimento complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente che preparato
localmente, adatto come complemento del latte materno o delle formule per lattanti, quando
entrambi diventino insufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono
anche comunemente denominati “pappe per lo svezzamento” o “ supplementi del latte materno”;
-“Contenitore” qualsiasi forma di confezionamento dei prodotti per la vendita al dettaglio, compresi
gli involucri;
-“Distributore” una persona, corporazione o qualsiasi altra entità nel settore pubblico o privato
impegnata in attività (diretta o indiretta) di commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio di
prodotti cui si applica il presente Codice. Un “distributore primario” è un agente di vendita,
rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale;
-“Strutture sanitarie” istituzioni ovvero organizzazioni governative, non governative o private
impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle
gestanti; asili nido ed altre istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori sanitari
nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, le strutture sanitarie non includono farmacie o altri
punti vendita istituzionali;
-“Personale sanitario” una persona occupata in una di tale strutture sanitarie, a livello professionale
o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito;
-“Formula per lattanti” un sostituto del latte materno formulato industrialmente d’accordo con gli
standard applicabili del Codex Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali
dei lattanti fino ai 4 o 6 mesi di età, e adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. La formula per
lattanti può anche essere preparata in casa, nel qual caso è descritta come “preparazione casalinga”;
-“Etichetta” qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o altrimenti descrittivo, scritto,
stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato o impresso, ovvero fissato sul contenitore (vedi sopra)
di qualsiasi prodotto cui si applica il presente Codice;
-“Industria” una corporazione o altra entità del settore pubblico o privato impegnata nell’attività o
funzione (sia direttamente che attraverso un agente o attraverso un’entità da essa controllata o ad
essa vincolata da contratto) di fabbricazione di un prodotto cui si applica il presente Codice;
-“Marketing” promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e informazione sul
prodotto;
-“Personale addetto al marketing” ogni persona le cui funzioni riguardano la commercializzazione
del prodotto ovvero dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Codice;
-“Campioni” singole o piccole quantità di un prodotto fornito gratuitamente;
-“Forniture” quantità di un prodotto fornito, per fini sociali gratuitamente o a basso costo, per un
periodo prolungato, comprese le forniture alle famiglie bisognose.
Articolo 4 Informazione ed educazione
4.1 I Governi devono assumere la responsabilità di assicurare che sia divulgata un’informazione
obiettiva e coerente sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini ad uso delle famiglie e di
coloro i quali sono impegnati nel campo della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale
responsabilità deve riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione e la
diffusione che la verifica dell’informazione.
4.2 Materiale informativo e didattico, sia scritto che audiovisivo, relativo all’alimentazione dei
neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, deve includere
un’informazione chiara su tutti i seguenti punti:
-i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;
 -alimentazione materna, la preparazione necessaria all’allattamento al seno e il suo
mantenimento;
 -l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’allattamento misto;
- la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno; e
 ove necessario, l’utilizzazione corretta delle formule per lattanti, sia quelle di
produzione industriale che di preparazione casalinga.

Nel caso in cui tale materiale contenga informazioni sull’utilizzazione delle formule per
lattanti, esso deve includere le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative alla loro
utilizzazione; i rischi per la salute che alimenti e metodi di alimentazione non adeguati
comportano; e, in particolare, i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di
formule per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve
riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l’utilizzazione dei sostituti del latte
materno.
4.3 Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte delle industrie o
distributori devono avvenire solo su richiesta e con l’approvazione scritta della competente
autorità governativa ovvero secondo gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo. Tali
attrezzature o materiali possono recare il nome o logotipo della società donatrice ma non
devono far riferimento ad alcun prodotto brevettato che rientra nel campo di applicazione del
presente Codice, e devono essere distribuiti solo attraverso le strutture sanitarie.

Articolo 5  Il pubblico in generale e le madri
5.1 I prodotti cui si applica il presente Codice non devono essere pubblicizzati o altrimenti
promossi presso il pubblico in generale.
5.2 Le industrie produttrici e i distributori non devono fornire, direttamente o indirettamente,
campioni di prodotti cui si applica il presente Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai
membri delle loro famiglie.
5.3 Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo, è vietata la pubblicità nei punti vendita,
l’offerta di campioni o qualsiasi altro espediente promozionale tale da indurre il consumatore
a comprare al dettaglio, come ad esempio, esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite
speciali, vendite sottocosto, e offerte promozionali di più prodotti simili contemplati dal
presente Codice. Questo provvedimento non deve comportare restrizioni relativamente
all’istituzione di una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo
inferiore secondo un piano a lungo termine.
5.4 Industrie produttrici e distributori non devono distribuire a donne in gravidanza o madri di
lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l’utilizzazione dei
sostituti del latte materno o del biberon.
5.5 Nella sua attività commerciale il personale addetto al marketing non deve cercare, di stabilire
contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.

Articolo 6 Strutture sanitarie
6.1 Le autorità sanitarie negli Stati Membri devono adottare misure idonee a incoraggiare e
proteggere l’allattamento al seno e promuovere i principi del presente Codice, e devono
fornire informazioni e orientamenti appropriati al personale medico in considerazione delle
sue responsabilità, incluse le informazioni di cui all’articolo 4.2.
6.2 Nessuna agevolazione delle strutture sanitarie dovrebbe essere utilizzata allo scopo di
promuovere le formule per lattanti o altri prodotti contemplati dal presente Codice. Il Codice,
comunque, non preclude la divulgazione di informazioni al personale medico professionale
come specificato nell’articolo 7.2.
6.3 Agevolazioni delle strutture sanitarie non devono essere utilizzate per l’esposizione dei
prodotti cui si applica il presente Codice, per cartelloni e manifesti che riproducono tali
prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito da un’industria o un distributore
diversamente da quanto specificato all’articolo 4.
6.4 Non è consentita l’utilizzazione, da parte delle strutture sanitarie, di “rappresentanti dei
servizi professionali”, “infermiere puericultrici” o personale assimilato, fornito o retribuito
dalle industrie produttrici o distributrici.
6.5 La necessità di un’alimentazione a base di formule per lattanti, sia di produzione industriale
che di preparazione casalinga, deve essere consigliata esclusivamente dal personale medico, o
da altri operatori sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità
di ricorrervi; e l’informazione data deve includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso
improprio.
6.6 Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso costo di forniture di
formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel presente Codice, sia per farne uso nelle
istituzioni che per distribuirli all’esterno. Tali forniture devono essere utilizzate o distribuite
esclusivamente a lattanti che devono essere alimentati a base di prodotti sostitutivi del latte
materno. Se tali forniture sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò deve essere fatto
esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni. Tali donazioni o vendite a basso
costo non devono essere usate dai produttori o dai distributori per incentivare le vendite.
6.7 Qualora donazioni di formule per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice
siano distribuite al di fuori di un’istituzione, l’istituzione ovvero organizzazione deve adottare
misure al fine di assicurare che le forniture possano continuare per tutto il tempo durante il
quale i lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e
organizzazioni interessate, devono assumere questo impegno.
6.8 Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 4.3, donati alle strutture
sanitarie possono recare il nome o logotipo della compagnia ma non devono riferirsi ad uno
specifico prodotto tra quelli cui si applica il presente Codice.
Articolo 7 Personale sanitario
7.1 Il personale sanitario deve incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno; e coloro i quali
sono impegnati, in particolare, nel campo dell’alimentazione materna e infantile devono
familiarizzarsi con le proprie responsabilità come stabilite dal presente Codice, compresa
l’informazione specificata all’articolo 4.2.
7.2 L’informazione fornita al personale medico professionale, da parte di produttori e distributori
sui prodotti inclusi nel presente Codice, deve essere strettamente limitata all’ambito
scientifico e basata su fatti reali, e non tale da rendere implicita ovvero creare la convinzione
che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. Devono
essere anche incluse le informazioni di cui all’articolo 4.2.
7.3 Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione dei prodotti cui si applica il
presente Codice deve essere offerto da produttori o distributori al personale sanitario o
membri delle loro famiglie, né questi devono essere accettati dal personale sanitario o dai
membri delle loro famiglie.
7.4 Campioni di formule per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice ovvero
l’equipaggiamento e gli utensili per la loro preparazione e consumo, non devono essere forniti
al personale sanitario eccetto quando necessario nell’ambito di una valutazione professionale
o ricerca a livello istituzionale. Il personale sanitario non deve consegnare campioni di
formule per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti o bambini ovvero membri delle
loro famiglie.
7.5 Le industrie produttrici e i distributori dei prodotti trattati dal presente Codice devono
dichiarare qualsiasi contributo per borse e viaggi di studio, borse di ricerca, partecipazioni a
conferenze professionali o simili iniziative, concesso ad operatori sanitari o in loro favore,
all’istituzione alla quale l’operatore sanitario beneficiario è affiliato. Simili dichiarazioni
devono essere rese dal beneficiario.

Articolo 8 Personale impiegato dalle industrie produttrici e dai distributori
8.1 Nell’ambito dei sistemi di incentivazione alle vendite per il personale addetto al marketing, il
volume delle vendite dei prodotti contemplati dal presente Codice non deve essere incluso nel
calcolo delle percentuali di compenso né devono essere fissate quote specifiche per la vendita
di tali prodotti. Ciò non deve essere interpretato come un mezzo per impedire il pagamento,
da parte di una società, dei compensi in base alla vendita globale degli altri prodotti da essa
commercializzati.
8.2 Il personale addetto al marketing di prodotti cui si applica il presente Codice non deve
svolgere, come parte delle sue responsabilità professionali, funzioni educative in relazione a
donne in gravidanza ovvero madri di lattanti e bambini. Ciò non deve essere interpretato come
divieto, da parte delle strutture sanitarie, di utilizzare tale personale per altre funzioni su
richiesta e con l’approvazione scritta dell’autorità competente del governo interessato.
Articolo 9 Etichette
9.1 Le etichette devono avere un disegno tale da fornire le informazioni necessarie sull’uso
appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare l’allattamento al seno.
9.2 Produttori e distributori di formule per lattanti devono assicurare che ciascuna confezione
rechi, redatto in un linguaggio comprensibile e di facile lettura, un messaggio chiaro e
visibile, stampato sulla confezione stessa oppure su un’etichetta che non possa essere
facilmente separata, e che includa tutti i seguenti punti:
- le parole “Avvertenza Importante” o le loro equivalenti;
- una dichiarazione sulla superiorità dell’allattamento al seno;
– una dichiarazione che il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente dietro parere di
un operatore sanitario sia per quanto riguarda la necessità del suo impiego che il corretto
metodo di utilizzazione;                                                                                                                                             — – istruzioni per un’adeguata preparazione, e un avvertimento sui rischi di una
preparazione impropria.
Sia la confezione che l’etichetta non devono raffigurare neonati, né devono riportare
immagini o testi che possano idealizzare l’uso delle formule per lattanti. Tuttavia, possono
recare rappresentazioni grafiche che identifichino facilmente il prodotto come un sostituto del
latte materno e che illustrino i metodi di preparazione. Non devono essere usati i termini
”umanizzato”, “maternizzato” o simili. Volantini che diano informazioni aggiuntive sul
prodotto e la sua utilizzazione corretta, secondo le condizioni di cui sopra, possono essere
inclusi nella confezione o nell’involucro. Quando l’etichetta dà istruzioni su come modificare
un prodotto per trasformarlo in una formula per lattanti, si applica quanto sopra specificato.
9.3 Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, commercializzati come alimenti per
l’infanzia che non soddisfano tutti i requisiti di una formula per lattanti ma che possono essere
modificati in tal senso, devono recare sull’etichetta un avvertenza che il prodotto non
modificato non deve essere l’unica fonte di sostentamento di un lattante. Poiché il latte
condensato zuccherato non è utilizzabile per la nutrizione infantile, né come ingrediente
principale di una formula per lattanti, la relativa etichetta non deve contenere istruzioni su
come modificarlo a tale scopo.
9.4 L’etichetta di prodotti alimentari cui si applica il presente Codice deve anche attestare tutti i
seguenti punti:
 -gli ingredienti utilizzati;
 -la composizione/analisi del prodotto;
 -i requisiti per la conservazione, e
 -il numero di lotto e la data entro la quale il prodotto va consumato in considerazione
delle condizioni climatiche e di conservazione del paese interessato.

Articolo 10 Qualità
10.1 La qualità dei prodotti è requisito essenziale per la tutela della salute dei neonati e, pertanto,
deve attenersi ad uno standard elevato.
10.2 Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, quando venduti o altrimenti distribuiti,
devono attenersi agli standard raccomandati dalla Commissione per il ”Codex Alimentarius “e
dal ”Codice di Pratiche Igieniche per gli Alimenti per Lattanti e Bambini”.

Articolo 11 Attuazione e monitoraggio
11.1 I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché sia data piena attuazione ai
principi e alle finalità del presente Codice, secondo le modalità previste dalla propria
legislazione e dalle proprie condizioni sociali, compresa l’emanazione di leggi nazionali,
regolamenti o altre misure idonee. A tale scopo, i governi devono cercare, ove necessario, la
collaborazione dell’OMS, dell’UNICEF e altre agenzie delle Nazioni Unite. Le azioni e le
misure politiche nazionali, compresi leggi e regolamenti emanati in attuazione dei principi e
delle finalità del presente Codice, devono essere dichiarate pubblicamente, e ugualmente
applicate a tutti coloro i quali sono impegnati nella produzione e commercializzazione dei
prodotti di cui al presente Codice.
11.2 Il monitoraggio sull’applicazione del presente Codice è responsabilità dei governi a livello
individuale, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello collettivo, come previsto
dai commi 6 e 7 del presente articolo. I produttori e distributori di prodotti cui si applica il
presente Codice, organizzazioni non governative e gruppi professionali operanti nel settore,
nonché organizzazioni di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in tal senso.
11.3 Indipendentemente da qualsiasi altra misura adottata al fine di adempiere al presente Codice,
produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice devono considerarsi
responsabili della sorveglianza sulle pratiche di marketing secondo i principi e le finalità del
presente Codice e devono adottare le misure necessarie a garantire che la loro condotta sia, ad
ogni livello, conforme ad essi.
11.4 Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni, e individui impegnati in
questo settore devono assumere la responsabilità di attirare l’attenzione dei produttori o
distributori sulle attività incompatibili con i principi e le finalità del presente Codice in modo
da consentire azioni adeguate. Anche l’autorità governativa competente deve essere notificata.
11.5 I produttori e distributori primari di prodotti contemplati dal presente Codice devono avvisare
ciascun membro del personale addetto al marketing dell’esistenza del Codice e delle proprie
responsabilità da esso derivanti.
11.6 Ai sensi dell’articolo 62 della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli
Stati Membri comunicheranno annualmente al Direttore Generale le azioni intraprese ai fini di
una piena attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice.
11.7 Tutti gli anni pari il Direttore Generale farà una relazione all’Assemblea Mondiale della
Sanità sullo stato di attuazione del Codice; e fornirà, su richiesta, supporto tecnico agli Stati
Membri che stiano varando leggi o regolamenti a livello nazionale, o adottando misure
adeguate in adempimento e perfezionamento dei principi e delle finalità del presente Codice.

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L’interruzione volontaria della gravidanza: IVG

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legge-ivg

La donna oggi ha molti diritti ed è importante sapere quali sono per esercitarli correttamente e fare scelte consapevoli.

Ci sono casi dove la gravidanza non può essere portata avanti, e si decide di interromperla.

A tutela di questa difficile e dolorosa decisione c’è la legge 194 del 22 maggio 1978.

L’interruzione volontaria della gravidanza (IVG), secondo legge, può essere praticata entro i primi 90 giorni di gestazione:

  • se la gravidanza causa circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comportano un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

La donna deve  rivolgersi ad un consultorio pubblico o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5 sottolinea l’importanza del Consultorio familiare e dei professionisti sanitari nel sostegno alla donna durante la scelta:

“Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza.

Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.”

Per le situazioni particolari, l’articolo 6 della legge 194 afferma che si può ricorrere all’IVG anche dopo i primi 90 giorni, nei casi seguenti:

  • quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Nel caso delle donne minorenni è necessario il consenso del tutore che esercita la potestà. Tuttavia la legge 194 tutela anche queste situazioni.

L’articolo 12, afferma:
“…nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

In caso d’ infermità mentalità: l’articolo 13 afferma che la richiesta per l’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni o dopo può essere presentata:

  • dalla donna personalmente
  • dal tutore
  • dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

Quando si parla di IVG, inevitabilmente si parla anche di: obiezione di coscienza.

L’articolo 9 della legge 194 afferma:

“il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte … agli interventi per l’interruzione di gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione…L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”

 

Concludendo:

Ogni donna ha diritto di scegliere ciò che è meglio per lei ed ha il diritto ad essere assistita nel rispetto della sua persona e della sua dignità.

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